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Regolamento dei Servizi e del Personale

Norme transitorie e finali con decorrenza il 1° Gennaio 1980
  • Art. 97
    1. Il personale del quarto e quinto livello, in servizio alla data del 1° gennaio 1980, può partecipare ad entrambe le verifiche di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, ovvero ad una sola di esse.
    2. Il personale di cui al comma 1, in servizio da almeno cinque anni effettivi nei livelli quarto e quinto alla data del 1° luglio 1980, sostiene la prima verifica di incremento di professionalità partecipando a un corso di aggiornamento e presentando una relazione, secondo le norme dell'articolo 57, ma senza il colloquio finale. La relazione è valutata dalla commissione. Si applica il disposto del comma 5 dello stesso articolo.
    3. I dipendenti del quinto livello, in servizio alla data del 1° gennaio 1980, sono sottoposti alla verifica di incremento di professionalità di cui al comma 4 dell'articolo 57 dopo undici anni effettivi complessivamente trascorsi nel livello.